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PER
CHI VENDE
Vendita
finalizzata ad un acquisto di altro immobile
In molti casi la vendita di un alloggio è finalizzata all'acquisto di
un altro alloggio ed essendo difficili far coincidere il momento dell'acquisto
con quello della vendita, e posto che è senz'altro preferibili prima vendere
e poi acquistare, si presenta il problema di soddisfare le esigenze abitative
per il periodo intercorrente tra la vendita e il successivo acquisto.
La soluzione sta nell'offrire la vendita per consegna differita ed atto
notarile e pagamento del saldo del prezzo alla consegna . La soluzione
data si esprime nelle offerte con l'affidamento di incarico ad un'agenzia
immobiliare con la formula libero al rogito.
Prezzo di vendita
Il prezzo di vendita va fissato per analogia con i prezzi di immobili
analoghi per età e qualità, posti nella stessa zona, ovviamente in proporzione
alla dimensione dell'unità immobiliare che si intende vendere. Per evitare
questioni, il prezzo non va mai stabilito a metro quadrato, ma a corpo,
cioè forfetariamente. Il prezzo non deve essere esagerato, rispetto alle
quotazioni concorrenti, ma la richiesta deve essere tale da consentire
la trattabilità.
Eventualità di mutuo a favore dell'acquirente
Non sempre chi acquista dispone della somma necessaria per acquistare
e deve ricorrere ad un mutuo. Se l'immobile da vendere non è già soggetto
a mutuo ipotecario potrebbe essere opportuno , prima della messa in vendita,
interpellare una banca di fiducia che pratichi il credito fondiario, per
sapere l'entità e le condizioni di un eventuale mutuo ed il tempo occorrente
per la sua concessione relativamente all'immobile di cui trattasi.
Vendere tramite Agenzia
Affidare l'incarico di vendita in esclusiva ad un'agenzia immobiliare
è fatto nel momento in cui il proprietario vuole avvalersi di un professionista
che si impegni nel portare a buon fine la trattativa.
L'incarico generalmente ha una durata che varia da due a sei mesi e certe
volte di più.
La commissione all'Agenzia sul prezzo di vendita è dovuta alla conclusione
dell'affare e quindi gia' all'accettazione della proposta d'acquisto,
mai oltre la data del rogito.
Le spese di pubblicità sono incluse nella cifra di provvigione.
I.N.V.I.M.
Sino al 1º Gennaio 2003, chi vende un immobile acquistato od ereditato
prima del 1º Gennaio 1993, deve pagare al momento della stipula dell'atto
notarile di compravendita l'imposta sull'incremento di valore degli immobili
denominata INVIM salve, solo, le ipotesi eccezionali di esenzione o di
riduzione dell'imposta di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 643 del 1972.
L'INVIM non è più applicabile, invece, per le vendite di immobili che
sono stati acquistati od ereditati dopo il 31 Dicembre 1992.
Se il venditore vende un alloggio acquistato usufruendo dei benefici fiscali
per l'abitazione principale prima che siano trascorsi 5 anni dall'acquisto,
incorre nelle sanzioni fiscali , salvo che proceda entro un anno all'acquisto
di altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Inoltre, il venditore potrebbe essere coinvolto insieme all'acquirente
in accertamenti e penalità da parte degli uffici fiscali, qualora non
fosse rispettato il parametro catastale nella dichiarazione di prezzo
della compravendita.
Il calcolo, molto complesso, dell'imposta viene normalmente eseguito dai
notai o direttamente delle agenzie immobiliari.
L'INVIM colpisce la differenza tra valore iniziale e valore attuale dell'immobile.
Il valore iniziale è il valore che è stato definito ai fini dell'imposta
di registro o di successione all'epoca dell'acquisto dell'immobile medesimo,
se tale acquisto è avvenuto dopo il 1º Gennaio 1963 oppure il valore venale
dell'immobile alla data del 1º Gennaio 1963.
Al valore iniziale vanno aggiunte le spese di acquisto, cioè le spese
dell'onorario notarile e quelle delle tasse pagate a suo tempo per l'acquisto
, come imposta di registro, catastale ed ipotecaria. Vanno aggiunte inoltre
le cosidette spese incrementative con onere della prova (se l'acquisto
è posteriore al 31 Dicembre 1972) cioè producendo la loro documentazione:
spese incrementative sono le migliorie ed opere di ristrutturazione o
totale o parziale rifacimento dell'immobile, le aggiunte di nuovi impianti,
le dimolizioni, ricostruzioni ecc.
Il valore finale, per tutte le vendite stipulate dal 1º Gennaio 1993 e
sino al 1º Gennaio 2003 è sempre costituito dal valore che l'immobile
aveva al 31 Dicembre 1992, che, nella pratica, si identifica col parametro
catastale del 1992 (per il Comune di Porto Venere detto parametro risulta
più alto di quello attuale a seguito della rettifica della
Zona Censuaria che ha abbassato successivamente le rendite catastali),
moltiplicata per 100 se si tratta di abitazione, per 50 se si tratta di
uffici o immobili accatastati nel gruppo D, oppure per 34 se si tratta
di negozii od immobili accatastati nel gruppo E.
Secondo le nuove normative il valore dichiarato dalle parti nell'atto
di compravendita o nella denuncia di successione sarà rilevante ai fini
dell'imposta di registro o successioni o dell'IVA, ma sarà irrilevante
ai fini dell'INVIM.
Dopo aver stabilito il valore iniziale, il valore finale e quindi l'imponibile,
per calcolare l'imposta da pagare, il valore iniziale va moltiplicato
per il numero di anni trascorsi tra la data di acquisto o di riferimento
e quella fissa del 31 Dicembre 1992; alla cifra così ottenuta vanno aggiunte
le spese anch'esse moltiplicate per il numero di anni intercorrenti tra
la data in ottenuta vanno aggiunte le spese anch'esse moltiplicate per
il numero di anni intercorrenti tra la data in cui esse sono state sostenute
e quella fissa del 31 Dicembre 1992; la frazione di anno superiore al
semestre viene considerato come anno intero.
A questo punto occorre chiarire che l'INVIM è una imposta a scaglioni
basati su percentuali del valore di riferimento e che le aliquote vengono
determinate annualmente dai Comuni tra un minimo e un massimo per ogni
scaglione. Attualmente tutti i Comuni utilizzano le aliquote massime.
L'imposta si calcola applicando le aliquote di legge ai vari scaglioni
del valore di riferimento fino a concorrenza dell'incremento imponibile.
La determinazione del valore di riferimento in funzione del numero degli
anni durante i quali si compie l'incremento è fatta allo scopo di rendere
meno oneroso l'ammontare del tributo, quanto maggiore è il numero di anni
preso a base per la determinazione dell'incremento imponibile. Infatti,
quanto maggiore è il valore di riferimento, tanto maggiore è il primo
scaglione sul quale si applica l'aliquota inferiore e tanto maggiore è
la probabilità che con il primo scaglione si arrivi a concorrenza dell'effettivo
incremento imponibile. Occorre ricordare a chiunque sia proprietario di
immobili che è buona norma conservare tutte le documentazioni relative
ai valori definiti col fisco, nonché le documentazioni fiscalmente regolari
delle spese notarili e delle tasse sull'acquisto, nonché delle spese di
risanamento , ristrutturazione, demolizione, costruzione ecc., in mancanza
delle quali non potrà ottenersi l'importante riconoscimento delle spese
di acquisto ed incrementative.
ESENZIONI E RIDUZIONI
Dall'1 gennaio 2000 è prevista una riduzione al 37,5% dell'ammontare dell'INVIM
dovuta dal venditore se la vendita concerne un'abitazione e se l'acquirente
abbia i requisiti per l'acquisto agevolato della 1° casa. Dalla stessa
data è prevista una riduzione al 75% dell'ammontare dell'INVIM se la vendita
concerne comunque un'abitazione. Precedentemente a questa data la riduzione
era una sola, al 50% dell'Invim se la vendita concerneva un'abitazione
e se l'acquirente aveva i requisiti per l'acquisto agevolato della 1°
casa.
I.C.I.
L'ICI è la sigla di un'imposta introdotta dal 1º Gennaio 1993 che sta
a significare Imposta Comunale Immobiliare.
L'ICI colpisce il patrimonio immobiliare dei fabbricati, aree fabbricabili
e terreni agricoli, ed è riferita, prevalentemente, alla capitalizzazione
delle rendite catastali, non si tratta quindi di un'imposta sui redditi
, ma sul patrimonio, dal momento che è proprio il valore catastale di
tale patrimonio ad essere tassato.
L'ICI è dovuta dai proprietari anche in multiproprietà (siano essi persone
fisiche o società) o usufruttuari o titolari del diritto di abitazione
o assegnatari da cooperative edilizie in proprietà divisa, o assegnatari
di alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione copatto di futura
proprietà di unità immobiliari iscritti o da iscrivere in Catasto.
L'imponibile ICI si determina capitalizzando la rendita catastale, che
rappresenta il valore dell'immobil presunto dal fisco. La capitalizzazione
avviene nei modi indicati dall'art. 52 del T.U. imposta di registro, cioè
moltiplicando la rendita catastale dell'unità immobiliare per 100 per
gli immobili delle categorie A,B,C, con esclusione dei A/10 e C/1, oppure
per 50 se si tratta di unità immobiliare classificata A/10 (uffici) e
gruppo D, oppure per 34 se si tratta di unità immobiliare classificata
C/1 (negozi).
Se la rendita
dell'unità immobiliare non è accertata, occorrerà, per tutti gli immobili
esclusi quelli appartenenti al gruppo D, informarsi della rendita catastale
di immobili analoghi, presso gli UTE o icaricando un tecnico.
L'imposta
è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante
il quale sussistono dette condizioni.
I terreni
agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che
esplicano la loro attività a titolo principale, sono soggetti all'imposta
limitatamente alla parte di valore eccedenti lire 50 milioni e con le
seguenti riduzioni:
del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i
predetti 50 milioni di lire e fino a 120 mln di lire;
del
50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di
lire e fino a 200 milioni di lire;
del
25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di
e fino a 250 milioni di lire.
Il pagamento
dell'ICI avviene normalmente in due rate. La prima rata, da versare nel
mese di giugno, è pari al 90% dell'imposta dovuta per il periodo di possesso
del primo semestre, e la seconda rata, da versare tra il 1º e il 20 dicembre,
a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Il contribuente può tuttavia
versare in un'unica soluzione l'imposta dovuta per l'anno in corso entro
il termine di scadenza della prima rata, cioè entro la fine di giugno.
L'imposta dovuta è frazionata per mesi, intendendosi mese intero la frazione
di almeno 15 giorni, nel caso di compravendite, successioni, ecc. avvenuti
nel corso dell'anno.
Il versamento
deve essere diretto, presso le casse del concessionario della riscossione
nella cui circoscrizione si trovano gli immobili, oppure mediante versamento
sul conto corrente postale intestato al suddetto concessionario, utilizzando
i moduli predisposti per ogni Comuni e, in seguito, quelli che saranno
inviati al contribuente dal predetto concessionario della riscossione.
Non è prevista
alcuna dilazione di pagamento nel caso di successione ereditaria.
Per l'omessa
o tardiva dichiarazione è dovuta una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta
sull'incremento di valore degli immobili.
Per l'omesso
o tardivo pagamento dell'imposta prevista dal presente decreto è dovuta
una soprattassa pari al 10% della medesima.
Per l'omessa
o inesatta indicazione dei dati, che abbia determinato una liquidazione
di imposta in misura inferiore a quella dovuta, il contribuente è soggetto
al pagamento, oltre che della differenza di imposta, di una soprattassa
pari al 20% della differenza stessa.
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